Ultime News

Staff House: contributi per gli alloggi dei lavoratori del turismo

Con decreto 13 novembre 2025 n. 261768, parzialmente rettificato dal decreto n. 261768, si definiscono i termini, le modalità e le procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi – Staff House – per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

Il provvedimento in argomento definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo per il sostegno agli operatori del settore turistico-ricettivo, inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio dei lavoratori impiegati. Ai predetti fini, il provvedimento fornisce, tra l’altro, anche ulteriori specificazioni occorrenti in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese nonché alla fase di concessione delle agevolazioni. 

Possono dunque presentare la domanda di accesso alle agevolazioni i soggetti che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio ai lavoratori impiegati presso la/e propria/e unità locale/i costituita/e da strutture turistico-ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. A tal fine sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda, abbiano attivato nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della domanda di agevolazione almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto 18 settembre 2025, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria, nonché risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto. 

Le imprese proponenti che, alla data di presentazione della domanda, non risultino residenti nel territorio italiano possono dimostrare la piena disponibilità in Italia di almeno una unità locale nell’ambito della richiesta di erogazione del contributo. Tali imprese devono, comunque, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese. 

Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro, pari a 22 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
La presentazione delle domande avviene tramite la piattaforma telematica del Soggetto gestore Invitalia:
• Apertura: dalle ore 12.00 del 21 novembre 2025
• Chiusura: alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025
• Pre-caricamento: disponibile dalle ore 12.00 del 17 novembre 2025

Per l’elenco degli oneri informativi previsti per le imprese è possibile, consultare l’Allegato 1 del decreto.

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: il recupero delle risorse per il 2024

Illustrate le modalità per la fruizione delle riduzioni, a valere sulle risorse stanziate per l’anno scorso (INPS, circolare 14 novembre 2025, n. 143).

L’INPS ha illustrato le modalità per il recupero delle riduzioni contributive (previste dal D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni) relative ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 148/2015, a valere  sulle risorse stanziate per l’anno 2024.

In particolare, per l’anno scorso sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà (articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 148/2015), nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Piu nel dettaglio, con la circolare in argomento l’INPS ha fornito indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025 (elencate nell’allegato n. 1 alla circolare in discussione).

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Inoltre, la circolare in commento include, tra l’altro, l’iter istruttorio delle richieste, le modalità di calcolo della riduzione contributiva, la cumulabilità del beneficio di cui al D.L. n. 510/1996 con l’agevolazione denominata Decontribuzione Sud e le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro.

CCNL Portieri: avviate le consultazioni assembleari

Aumenti retributivi, Una Tantum e tutele sanitarie al vaglio dei lavoratori

Il 14 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno dato il via alle consultazioni dei lavoratori per l’approvazione dell’ipotesi di rinnovo siglata, con l’Associazione datoriale Confedilizia, lo scorso 30 ottobre 2025. Gli esiti delle dette consultazioni saranno trasmessi entro il 30 novembre 2025

Il nuovo CCNL avrà decorrenza dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028.

L’accordo riguarda circa 40.000 lavoratori e introduce misure significative per migliorare le condizioni lavorative, retributive e di tutela del personale. Le Sigle sindacali hanno avviato le assemblee di consultazione con i lavoratori, i cui esiti saranno trasmessi alle Segreterie nazionali entro il 30 novembre 2025. 

L’accordo prevede un aumento economico complessivo di 209,20 euro per il livello A3/A4, riparametrato per gli altri livelli ed erogato in 3 tranches: la 1° di 154,28 euro a gennaio 2026, la 2° di 27,18 euro a  gennaio 2027, la 3° di 27,18 euro a gennaio 2028.

E’ prevista, inoltre, l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 1.500,00 euro  per il livello A3/A4 come copertura del periodo di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato in 3 rate da 500,00 euro con scadenza a novembre 2025, giugno 2026, giugno 2027.

E’ stata introdotta una maggiorazione del 15% della paga conglobata per i lavoratori con profili B e orario inferiore a 8 ore settimanali. 

Per quanto riguarda la prevenzione medica, l’accordo prevede l’introduzione di una giornata di permesso retribuito per effettuare visite mediche.

Viene incrementata l’indennità economica di malattia al 65% fino al 20° giorno e 75% dal 21° al 180° giorno.

In materia di assistenza sanitaria integrativa, dal 1° febbraio 2027, è stabilito un contributo aggiuntivo mensile di 6,00 euro a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore e destinato alle prestazioni sanitarie per i familiari fiscalmente a carico.

E’ stata introdotta l’indennità temporanea assoluta a carico del datore di lavoro per gli infortuni Inail dal 1° gennaio 2026

Inoltre è stata prevista:

– l’introduzione di un’indennità specifica per il servizio di consegna delle chiavi per locazioni;

– l’incremento dell’indennità per il ritiro di raccomandate e pacchi.

E’ stata recepita e ampliata la normativa sui congedi per le donne vittime di violenza di genere, con la possibilità di richiedere ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.

In merito alle festività nazionali riconosciute, è stata aggiunta, infine, la festa di San Francesco d’Assisi (4 ottobre).